Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 10 giugno 2006. 332 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le autorizzazioni alla fabbricazione e alla immissione in commercio di premiscele medicate, gia' concesse a tempo indeterminato, hanno validita' fino il 31 dicembre 1996, se la domanda di rinnovo secondo le procedure previste nel presente decreto e' presentata entro il 31 dicembre 1994. Le autorizzazioni alla fabbricazione e alla immissione in commercio delle specialita' medicinali gia' registrate hanno validita' fino al 31 dicembre 1993, se la domanda di rinnovo secondo le procedure previste nel presente decreto e' presentata entro il 30 settembre 1992. Con decreto del Ministro della sanita' da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' approvato il modello di ricetta medico veterinaria e sono stabiliti i casi in cui tale modello e' obbligatorio e le modalita' per le quali il modello stesso puo' essere utilizzato sia ai fini della documentazione sia in sostituzione dei registri previsti dal presente decreto, nonche' dei registri previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, gia' concesse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, hanno validita' fino al 31 dicembre 2000, purche', entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui al comma 3-bis, nonche' dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, puo' essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con le regioni e le province autonome possono essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali, le premiscele, e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ivi comprese disposizioni sull'etichettatura, sul confezionamento e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art37 · fonte del testo