Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1992 al 15 ottobre 1999. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti coloro che... sono legittimati, ai sensi della normativa vigente, a produrre, immettere in commercio o detenere le sostanze indicate all'art. 2, commi 1 e 3 devono tenere un registro di carico e scarico nel quale sono annotati, in ordine cronologico, tutti i movimenti, con le provenienze e le destinazioni. Chi viola il disposto di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art11 · fonte del testo
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