Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, aggregati il capo dell'ufficio del personale e, per quanto riguarda il personale di cui al n. dell'art. 2, il direttore di ricerca o uno dei professori universitari di ruolo incaricati della direzione di un istituto o centro, nominato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni della corte di disciplina di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 272, nei riguardi del direttore di ricerca sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di tre professori universitari di ruolo dei quali uno di materie giuridiche e gli altri scelti fra i componenti dei comitati nazionali del Consiglio stesso. Le funzioni della Commissione per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, nei riguardi dei primi ricercatori e ricercatori, sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche e di un primo ricercatore eletto dai primi ricercatori e ricercatori. Le funzioni della Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei riguardi di tutti gli altri impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, che la presiede; del capo dell'ufficio del personale e di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°, eletto dagli impiegati predetti. Le norme per l'elezione dei membri indicati al terzo e quarto comma sono stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Testo vigente dal 21 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art6 · fonte del testo