Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 283.
Abrogato dal 10 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 283.
Abrogato dal 10 aprile 1963
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1948 al 10 aprile 1963. 265 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fino a quando non sara' attuata la riforma dell'organizzazione della ricerca scientifica, per l'attuazione dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera:
tolto: a) di istituti scientifici posti alle sue dirette dipendenze e a carico del suo bilancio, da scegliersi fra quelli indicati nell'art. 27, terzo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82;
tolto: b) di centri di studio e di ricerca istituiti o da istituire anche presso istituti scientifici dipendenti da universita' o altri enti o amministrazioni pubbliche o private. Gli istituti scientifici e i centri di studio e di ricerca sono istituiti con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo parere favorevole dei Comitati competenti, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa. I rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni e gli enti presso cui sono istituiti i centri sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni stipulate con universita' o istituti superiori, ovvero con enti od organi dipendenti da altre amministrazioni, sono comunicate ai Ministeri competenti. Il Consiglio nazionale delle ricerche puo' avvalersi dell'opera degli istituti scientifici dipendenti da universita' o altri enti o amministrazioni pubbliche o private, anche indipendentemente dall'istituzione dei centri di studio e di ricerca, in base ad accordi da prendersi, caso per caso, tra il Consiglio stesso e le amministrazioni e i privati interessati. L'istituzione di nuovi centri e la stipulazione di convenzioni che possano comportare aumento delle tabelle organiche del personale o del contributo annuo statale a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono soggette alla preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 283
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167~art1 · fonte del testo
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