Le competenze spettanti agli archivisti assunti tra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa su proposta dell'addetto o dell'aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno locale che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con gli eventuali aumenti previsti per la situazione di famiglia.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
