All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti. Gli addetti aggiunti sono prescelti fra gli ufficiali appartenenti a Forza armata diversa da quella dell'addetto; gli assistenti fra quelli della medesima Forza armata dell'addetto o dell'aggiunto.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art13 · fonte del testo