All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti. Gli addetti aggiunti sono prescelti fra gli ufficiali appartenenti a Forza armata diversa da quella dell'addetto; gli assistenti fra quelli della medesima Forza armata dell'addetto o dell'aggiunto.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
