Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia e vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno di sede, le disposizioni di cui al precedente art. 10. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 24.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
