Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia e vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno di sede, le disposizioni di cui al precedente art. 10. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 24.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art26 · fonte del testo