Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la meta' di esso, e' tenuto a sostenere tutte le spese poste a suo carico, come se egli fosse in sede.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la meta' di esso, e' tenuto a sostenere tutte le spese poste a suo carico, come se egli fosse in sede.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art11 · fonte del testo
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