Nei casi di inadempienza da parte della R.A.I. degli obblighi da essa assunti con la presente convenzione (ed esclusione di quelli previsti art. 7) o di inosservanza di disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuate irregolarita' accertate e debitamente contestate alla R.A.I., sara' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di applicare penalita' da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 400.000.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art12 · fonte del testo