Qualora durante il periodo in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non risultera' ancora rimborsato delle somme anticipate, la R.A.I. ottenesse il risarcimento dei danni di guerra subiti dal Centro di Prato Smeraldo e regolarmente denunciati, la R.A.I. stessa e' tenuta a versare tali somme a scomputo dell'anticipazione.
Testo vigente dal 4 settembre 1948
