L'impianto di cui all'art. 1 sara' portato a termine dalla R.A.I. entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione salvo impedimenti per cause di forza maggiore riconosciute, tra le quali deve ritenersi compresa la, mancata consegna di apparati e materiali da parte delle ditte fornitrici e l'insufficienza, di fondi. In caso di ritardo non giustificato, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potra' applicare una penalita' da un minimo di L. 100.000 (centomila) a un massimo di L. 1.000.000 (un milione). Se il ritardo non giustificato supera i 6 mesi, per ogni mese di ritardo oltre i 6 sara' applicata una penale di 5 (cinque) milioni di lire.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art7 · fonte del testo