Nei due rimanenti edifici contrassegnati coi numeri I e 2 di Prato Smeraldo senza pregiudizio dei diritti di proprieta' della R.A.I. sara' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di installare, a sue spese, dei radiotrasmettitori di proprieta' del Ministero stesso e destinati a dei propri servizi, subordinatamente alla sola condizione che non ne derivi nessun inconveniente, disturbo o interferenza col servizio radiofonico del Centro. L'esercizio e la manutenzione di questi trasmettitori saranno completamente a carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvedera' anche al personale tecnico occorrente. Qualora il Ministero suddetto lo richiedesse la R.A.I. potra' mettere a sua disposizione i suoi mezzi e il personale tecnico necessario per l'esercizio e la manutenzione addebitandone tutte le spese relative al Ministero con regolari note semestrali di addebito.
Testo vigente dal 4 settembre 1948
