Nei due rimanenti edifici contrassegnati coi numeri I e 2 di Prato Smeraldo senza pregiudizio dei diritti di proprieta' della R.A.I. sara' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di installare, a sue spese, dei radiotrasmettitori di proprieta' del Ministero stesso e destinati a dei propri servizi, subordinatamente alla sola condizione che non ne derivi nessun inconveniente, disturbo o interferenza col servizio radiofonico del Centro. L'esercizio e la manutenzione di questi trasmettitori saranno completamente a carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvedera' anche al personale tecnico occorrente. Qualora il Ministero suddetto lo richiedesse la R.A.I. potra' mettere a sua disposizione i suoi mezzi e il personale tecnico necessario per l'esercizio e la manutenzione addebitandone tutte le spese relative al Ministero con regolari note semestrali di addebito.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art8 · fonte del testo