Il personale del ruolo di gruppo B di cui alla tabella F dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' collocato nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato II al presente decreto col grado rivestito nel ruolo di provenienza e prende posto secondo l'anzianita' di grado. Per il suo avanzamento si applicano le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli di gruppo B, restando abrogate quelle particolari per il personale di cassa di cui al regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378. Il personale di cui all'anzidetta tabella F, inquadrato come al primo comma del presente articolo, e quello che dopo l'applicazione del presente decreto destinato ad esercitare funzioni di cassa in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7, non potranno essere rimossi da tali funzioni di cassa se non per ragioni di salute o per inidoneita' riconosciuta dal Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art6 · fonte del testo