Art. 22
Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1 settembre 1940, n. 1337, e' inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti nella tabella B, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo. Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente comma e' effettuato secondo l'ordine e con l'anzianita' maturata nel grado rivestito alla data predetta.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
