Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facolta' di affidare:

  • a)al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di cassiere negli uffici di gestione del Tesoro (Tesoreria centrale, Zecca e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;
  • b)al personale dei vari gradi di gruppo C della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera a).

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art7 · fonte del testo