Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facolta' di affidare:
- a)al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di cassiere negli uffici di gestione del Tesoro (Tesoreria centrale, Zecca e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;
- b)al personale dei vari gradi di gruppo C della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera a).
Testo vigente dal 11 marzo 1948
