Nella prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto entro i seguenti limiti: 20 di grado nono, 20 di grado decimo, 20 di grado undecimo, al personale dei ruoli di gruppo B dipendente dal Ministero del tesoro che rivesta grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purche' sia in possesso dell'anzianita' normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonche' al personale dei ruoli di gruppo B di altre Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle cennate condizioni, presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli di gruppo B del Ministero del tesoro. Il conferimento dei posti di cui al presente articolo dovra' effettuarsi in base ai risultati di appositi concorsi interni per titoli da integrarsi con prova diretta ad accertare il grado di cultura e preparazione specifica dei candidati. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' di espletamento dei concorsi per ciascun grado. I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, in ciascun grado, in base alla graduatoria di merito.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art17 · fonte del testo