I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C di cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado 8° e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonche' al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti gia' messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto ne', per il ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente art. 17. Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso e' bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del presente articolo per il ruolo di gruppo A dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'art. 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185. Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso. ((Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso)). Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella C dell'allegato I al presente decreto.

Testo vigente dal 27 giugno 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1951

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1948 al 27 giugno 1951. 54 parole aggiunte.

… conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso. aggiunto: Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso. Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art21 · fonte del testo