Gli oneri derivanti dalle concessioni di cui ai precedenti articoli sono a carico:

  • a)del fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, per quanto riguarda la spesa relativa al pacco viveri ai pensionati per l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
  • b)della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e di quella degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, per quanto riguarda l'assegno speciale ai lavoratori disoccupati di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108~art6 · fonte del testo