Ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate fino al 31 dicembre 1947 dall'istituto nazionale della previdenza sociale, e' concesso gratuitamente il terzo pacco viveri (A.V.I.S.S.) in distribuzione agli aventi diritto della popolazione civile.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108~art1 · fonte del testo