Ai disoccupati che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1947 si trovano in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, e' corrisposto unitamente al sussidio uno speciale assegno, pari a sei giorni del sussidio medesimo nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennita' di caropane.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108~art5 · fonte del testo