L'onere derivante dalla esecuzione del presente decreto fara' carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-1948 e ad esso si fara' fronte mediante storno dei fondi disponibili iscritti al capitolo 59 del predetto stato di previsione, relativo alla spesa per la integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' delle forme di previdenza sostitutive della stessa, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 aprile 1948
