Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 e' corrisposta, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennita' di caropane.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108~art4 · fonte del testo