Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 e' corrisposta, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennita' di caropane.
Testo vigente dal 10 marzo 1948
