Articolo abrogato dalla l. 17 gennaio 1949, n.6.
Abrogato dal 1 gennaio 1949
Articolo abrogato dalla l. 17 gennaio 1949, n.6.
Abrogato dal 1 gennaio 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1948 al 1 gennaio 1949. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, modificato dall'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: "La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e' elevata, a L. 15.000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 1500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri ed a L. 600 per gli autoscafi"aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 1949, N.6.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art3 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.