L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali, della imposta generale sull'entrata e del diritto demaniale di che alla presente convenzione devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanziaria riterra' di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.
Testo vigente dal 7 agosto 1948
