L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali, della imposta generale sull'entrata e del diritto demaniale di che alla presente convenzione devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanziaria riterra' di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art4 · fonte del testo