[1]Convenzione

[2]Art. 1.

[3]Con la presente convenzione che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, con scadenza 30 giugno 1927; del 5 settembre 1924, con scadenza al 30 giugno 1928; del 6 novembre 1926, con scadenza al 31 dicembre 1931; del 21 giugno 1927, con scadenza al 31 dicembre 1937 e del 15 dicembre 1937, con scadenza al 31 dicembre 1947, modificata con le convenzioni aggiuntive del 7 febbraio 1940, del 22 gennaio 1942 e del 13 gennaio 1945, la Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) assume il servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonche' della imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio. La Societa' assume inoltre il servizio di reparto al Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative. La presente convenzione ha inizio col 1 gennaio 1948 e scadra' il 31 dicembre 1957. Nel periodo dal 10 gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 la convenzione e' obbligatoria per entrambi i contraenti e continuera' ad essere obbligatoria nel due successivi periodi, il primo triennale ed il secondo quadriennale, qualora non venga dall'una o dall'altra parte data disdetta mediante preavviso non inferiore a sei mesi per ciascun periodo.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art1 · fonte del testo