A titolo di compenso per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritti e dell'imposta indicati all'art. 1 la Societa' italiana degli Autori ed Editori ha diritto:

  • a)sulle riscossioni lorde del diritti indicati all'art. 1 (escluse quelle relative all'imposta generale sull'entrata) all'aggio del 5 per cento fino alla concorrenza di lire nove miliardi e del 4 per cento sugli ulteriori incassi;
  • b)sulle riscossioni dell'imposta generale sull'entrata all'aggio del 3 per cento. Le stesse percentuali d'aggio sono altresi' dovute sui diritti erariali, escluse le pene pecuniarie, che in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Societa', verranno riscossi dagli Uffici del registro e che dagli Uffici stessi dovranno essere riversati alla Societa'. Inoltre a titolo di compenso per le operazioni di reparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative la Societa' ha diritto all'aggio di lire una per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei detti Comuni. La Societa' e' autorizzata a trattenere gli aggi predetti al l'atto di ciascun versamento in Tesoreria. Tali percentuali d'aggio sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei Comuni, nessuna esclusa ed eccettuata. Quanto al diritto demaniale sul pubblico dominio il compenso accennato e' comprensivo anche di tutte le spese necessarie per raccogliere gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art2 · fonte del testo