Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidivita' nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata, la Societa' italiana degli Autori ed Editori, a mezzo dei propri rappresentanti, puo' provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di finanza, il quale, con l'urgenza e la tempestivita' richiesta da ogni singolo caso, provvedera' ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1929, n. 4 e dell'art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538. La Societa' deve trasmettere, nei tre giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla Polizia tributaria investigativa, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti o organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali demaniali e sulla imposta generale sull'entrata di cui alla presente convenzione, affinche' la Polizia tributaria investigativa proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.
Testo vigente dal 7 agosto 1948
