Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidivita' nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata, la Societa' italiana degli Autori ed Editori, a mezzo dei propri rappresentanti, puo' provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di finanza, il quale, con l'urgenza e la tempestivita' richiesta da ogni singolo caso, provvedera' ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1929, n. 4 e dell'art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538. La Societa' deve trasmettere, nei tre giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla Polizia tributaria investigativa, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti o organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali demaniali e sulla imposta generale sull'entrata di cui alla presente convenzione, affinche' la Polizia tributaria investigativa proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art6 · fonte del testo