Le percentuali di cui all'art. 2 ed i limiti entro I quali esse debbono essere applicate, sono suscettibili di revisione alla scadenza di ciascun anno solare, con effetto dall'anno successivo, qualora negli elementi di costo dei servizi erariali, sui quali si basano le percentuali da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiore al 10%, tenute presenti le percentuali di aggio realizzate e le eventuali modificazioni di tariffa. Alla revisione delle percentuali si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art3 · fonte del testo