La Societa' italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso. Nei Comuni minori, nei quali non esiste un agente della Societa' italiana degli Autori ed Editori o nei quali non funzioni quello del Comune vicino o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinunzia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico dell'accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale e dell'imposta generale sull'entrata venga assunto dai procuratori del registro o da altri funzionari ed agenti dell'Amministrazione governativa. In tali casi detti procuratori del registro, funzionari ed agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della Societa' e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Societa' italiana degli Autori ed Editori residenti nel capoluogo di provincia.
Testo vigente dal 7 agosto 1948
