Entro i primi venti giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di marzo 1948, la Societa' italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alle Intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalita' che saranno determinate dal Ministero delle finanze di concerto con la Societa':

  • a)un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Societa', contenente l'indicazione per ciascun Comune della provincia delle somme introitate nel mese precedente per diritti erariali devoluti ai Comuni, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 e di eventuali successive disposizioni legislative, al netto dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 e degli aggi di cui all'art. 2 della presente convenzione;
  • b)un prospetto dei diritti e dell'imposta di cui all'art. 1 riscossi nel mese precedente, al netto degli aggi di cui all'articolo 2. Entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio finanziario la Societa' deve trasmettere al Ministero delle finanze in triplice esemplare, la liquidazione definitiva dei proventi netti dovuti a ciascun Comune sulle riscossioni dell'esercizio precedente, ai fini del conguaglio finale.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art8 · fonte del testo