Le somme che in ciascuna Provincia, la Societa' incassa mensilmente per conto dello Stato, devono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale nei primi venticinque giorni del mese successivo, al netto degli aggi di cui all'art. 2, con versamenti distinti secondo le varie voci di esazione e con imputazione agli articoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione. In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Societa' e' tenuta a corrispondere gli interessi di mora dell'8%.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art9 · fonte del testo