I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze, rilasciati e resi validi da una Parte Contraente ed in corso di validita', sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita' sulle rotte e nei servizi descritti nell'Allegato. Tuttavia, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
