[1]Art. II RACCOLTA DI FONDI

[2]Il Governo richiedera' il pronto pagamento di tutte le somme dovute al Fondo Lire dai consegnatari dei rifornimenti importati dall'U.N.R.R.A. e da ogni altra fonte. In particolare il Governo completera' al piu' presto possibile l'accertamento e la determinazione delle effettive spese di trasporto, magazzinaggio e distribuzione e dei gravami fiscali che, in base all'art. V a) dell'Accordo Supplementare possono essere trattenuti dai consegnatari delle merci di importazione.U.N.R.R.A., ed assicurera' il pagamento al Fondo Lire del totale dei proventi netti.

Testo vigente dal 3 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019~accordo-artii · fonte del testo