Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, per i pagamenti, da parte di enti comunque sottoposti a vigilanza e controllo dello Stato, delle spese relative alla esecuzione, nell'Africa italiana, di forniture, prestazioni ed opere pubbliche facenti carico ai loro bilanci.

Testo vigente dal 2 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012~art6 · fonte del testo