Il creditore che non accetti le decisioni dell'Amministrazione, adottate ai sensi degli articoli precedenti, puo' chiedere che la controversia venga deferita al giudizio di tre membri, i quali pronuncieranno secondo equita', ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile. Gli arbitri vengono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri e, in caso di mancato accordo, dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Ove le parti non siano d'accordo per il deferimento delle controversie al Collegio arbitrale come sopra costituito, resta salvo il diritto di chiederne la definizione secondo le ordinarie norme.

Testo vigente dal 2 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012~art5 · fonte del testo