Le norme di cui all'art. 1 della legge 1 agosto 1941, n. 931, sono applicabili fino alla data che sara' stabilita con successivo provvedimento legislativo. E' ugualmente applicabile fino alla data che sara' stabilita con successivo provvedimento legislativo e limitatamente agli enti pubblici gia' operanti nell'Africa italiana o comunque d'interesse politico od economico coloniale, la norma di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, gia' prorogata con decreti legislativi Presidenziali 9 ottobre 1946, n. 198 e 2 gennaio 1947, n. 5, fino al 31 marzo 1947.
Testo vigente dal 19 maggio 1948
