Le facolta' attribuite al Ministro per l'Africa italiana, dalla legge 1 agosto 1941, n. 931, sono estese agli enti pubblici, gia' operanti in Africa, per i quali siano applicabili le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Lo stesso Ministro, con proprio provvedimento, da emanarsi di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, potra', per la maggiore economia delle gestioni dei singoli enti, disporre l'accentramento delle gestioni straordinarie di piu' enti in un unico ente di maggiore importanza o in un consorzio di enti con le modalita' che saranno fissate caso per caso.

Testo vigente dal 19 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-25;469~art2 · fonte del testo