Il Ministro per l'Africa italiana puo' disporre la liquidazione definitiva delle spese per l'esecuzione di forniture, per requisizioni regolari, per prestazioni varie di lavori, facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali, ivi comprese quelle derivanti da riserva e da revisione dei prezzi, anche se le forniture, le prestazioni ed i lavori non siano stati ultimati e collaudati e le relative contabilita' non siano state revisionate o, comunque, nei casi in cui non sia possibile addivenire alla liquidazione formale delle spese stesse. Il provvedimento del Ministro viene emesso sentito il parere delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, le quali, nei casi di insufficiente documentazione, ed anche se essi abbiano formato oggetto di precedente esame da parte delle Commissioni stesse in applicazione della citata legge, possono adottare criteri equitativi nel valutare l'idoneita' dei mezzi di prova esistenti a dimostrazione dei crediti vantati.
Testo vigente dal 2 agosto 1948
