Il Ministro per l'Africa italiana, sentito il parere delle Commissioni competenti ai termini degli articoli 2 e 9 della legge suddetta, puo' disporre lo svincolo delle cauzioni a suo tempo costituite. Il Ministro per l'Africa italiana puo' anche, sentito il parere della Commissione competente, disporre la liberazione delle garanzie e delle fidejussioni prestate a norma degli articoli 4 e 8 della legge stessa, per i pagamenti relativi ad opere pubbliche, forniture e prestazioni varie eseguite nell'Africa orientale italiana o in Libia.
Testo vigente dal 2 agosto 1948
