Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 71 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Per provare che i prodotti sono d'origine o di manifattura nazionale, l'importatore dovra' presentare alla Dogana dell'altro paese, sia una dichiarazione ufficiale fatta innanzi un magistrato del luogo di spedizione, sia un certificato rilasciato dal Capo del servizio delle Dogane dell'Uffizio di esportazione, sia un certificato rilasciato dai Consoli od Agenti consolari del paese in cui deve essere fatta l'importazione, e che risiedono nei luoghi di spedizione o nei porti d'imbarco.aggiunto: Trattato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art7 · fonte del testo
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