Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 97 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I diritti ad valorem saranno calcolati sul valore nel luogo di origine o di fabbricazione dell'oggetto importato, aumentato delle spese di trasporto, d'assicurazione e di commissione necessari per l'importazione in uno dei due Stati fino al luogo d'introduzione, e dei diritti d'uscita, se ve ne sono.
tolto: L'importatore dovra', indipendentemente dal certificato di origine, unire alla dichiarazione scritta, constatante il valore delle merci importate, una fattura che indichi il prezzo reale, e proveniente dal fabbricante o dal venditore.
tolto: Questa fattura portera' il visto di un Console o Agente consolare della Potenza nel cui territorio deve essere fatta l'importazione.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art8 · fonte del testo
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