Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le mercanzie d'ogni natura, originarie d'uno dei due paesi e importate nell'altro, non potranno essere sottoposte a diritti d'accise, di barriera o di consumo, esatti per conto dello Stato o dei Comuni, maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sulle merci similari di produzione nazionale. Tuttavia i diritti all'importazione potranno essere aumentati delle somme che rappresenterebbero le spese occasionate ai produttori nazionali col sistema d'accise.
tolto: Se una delle Alte Parti contraenti stima necessario di stabilire un diritto d'accise, di barriera o di consumo od un supplemento di diritto sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale, l'articolo similare estero potra' essere immediatamente gravato all'importazione di un diritto eguale.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art3 · fonte del testo
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