Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 75 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Art. VII.
tolto: Gli italiani in Messico ed i messicani in Italia godranno del beneficio della assistenza giudiziaria, conformandosi alle leggi del paese nel quale detta assistenza fosse invocata. Cio' nondimeno, lo stato di indigenza, oltreche' colle formalita' prescritte da quelle leggi, dovra' comprovarsi per mezzo delle competenti autorita' del paese d'origine del reclamante, e i certificati di questi ultimi dovranno essere legalizzati dall'agente diplomatico o consolare dell'altro paese, e rimessi pel tramite del suo Governo.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art7 · fonte del testo
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