Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 75 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Art. V.
tolto: Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti nei dominii possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le localita' annesse e destinate ad abitazione, o al commercio.
tolto: Non si permetteranno perquisizioni, o visite domiciliari in queste abitazioni, o loro dipendenze, o l'esaminare i libri, carte, o conti, se non alle condizioni e colle formalita' prescritte dalle leggi per i naturali del paese.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art5 · fonte del testo
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