Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Art. VI.

tolto: I cittadini delle due Nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della piu' completa e costante protezione per le loro persone e proprieta'. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti, in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.

tolto: Avranno facolta' di avvalersi degli avvocati, patrocinatori, od agenti di qualsiasi classe stimino a proposito per rappresentarli od agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine, godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni che gli ultimi.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art6 · fonte del testo