Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 73 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Art. II.
tolto: Le Parti Contraenti convengono che, in quanto al riferisce aaggiunto: Trattato di commercio e navigazionetolto: , ogni e qualsiasi privilegio, favore, o immunita', che una delle Parti contraenti avesse gia' concesso, o concedesse in avvenire a sudditi, o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estendera' immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che i loro commerci e la loro marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione piu' favorita.aggiunto: -art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art2 · fonte del testo
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