Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 333 parole tolte, 13 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Art. IV.
tolto: Vi sara' reciprocamente piena e completa liberta'aggiunto: Trattato di commercio e tolto: di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle citta', porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta gia', o possa in avvenire permettersi l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.
tolto: Gli italiani in Messico ed i Messicani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare, o dimorare con tutta liberta' in qualsiasi parte dei territori, o possedimenti rispettivi, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.
tolto: Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria ed il commercio tanto all'ingrosso quanto al dettaglio; prendere in affitto, o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti, od i terreni, che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni cosi' dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.
tolto: Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi classe, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno, o che li destinino alla esportazione, pero' assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.
tolto: Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente, o farsi pei medesimi rappresentare, od assistere da persone debitamente autorizzate, sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scarimento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.
tolto: I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne le patenti d'invenzione, di etichette, di marche di fabbrica e disegni. Per quanto concerne la proprieta' letteraria ed artistica, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione la piu' favorita. aggiunto: navigazione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art4 · fonte del testo
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