Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 258 parole tolte, 16 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Art. XIX.
tolto: Se una nave da guerra, o mercantile di una delle Parti contraenti incagliasse o naufragasse nel territorio dell'altra, questa nave e tutte le sue parti, pertinenze ed armamento, tutti gli effetti e merci sue salvate, comprese quelle che fossero state gettate a mare, o il loro prodotto se fossero state vendute, come pure le carte trovate a bordo della nave incagliata o naufragata saranno consegnate ai loro proprietari od ai loro agenti che le reclamino, e cio' nel termine fissato dalle leggi del paese; e questi proprietari od agenti pagheranno solamente le spese occorse per la conservazione della proprieta' o pel salvataggio o quelle altre che una nave nazionale pagherebbe in egual caso di naufragio.
tolto: Gli effetti e merci salvati dal naufragio saranno esenti da qualsiasi diritto doganale, purche' non si destinino al consumo interno nel qual caso pagheranno gli stessi diritti che se fossero stati importati con una nave nazionale.
tolto: Ove per ragione di mal tempo una nave dovesse rifugiarsi in un porto o incagliasse o naufragasse, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti Consolari, se il proprietario o capitano od altro Agente del capitano non fossero presenti, o se presenti lo richiedessero, saranno autorizzati ad intervenire affine d'impartire i soccorsi necessari ai loro compatriotti.
tolto: Sara' inoltre della competenza dei detti Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari la gestione dei naufragi ed il ricupero e il regolamento delle avarie, secondo le leggi del loro paese, ogni qualvolta nell'avaria siano interessati solamente loro connazionali.
tolto: In caso contrario la competenza sara' della autorita' locale.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art19 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.