Art. 555 c.p. — Circostanza aggravante e pena accessoria
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. 53 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 e' persona che esercita una professione sanitaria, la pena e' aumentata.aggiunto: Codice Penale-art. 555
tolto: Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e' perpetua.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art555 · fonte del testo
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