Art. 549 c.p. — Morte o lesione della donna
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. 68 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.aggiunto: Codice Penale-art. 549
tolto: Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e' della reclusione da tre a otto anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art549 · fonte del testo
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